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La Finanziaria 2009
 
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L'abc della Finanziaria 2009

di Nicoletta Cottone

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La Camera dei deputati ha dato il via libera alla Finanziaria per il 2009. Poche le modifiche apportate nel corso dell'esame al provvedimento. Fra le novità introdotte a Palazzo Madama una stretta sui derivati degli enti locali, con la riscrittura dell'articolo 62 della manovra d'estate. Viene incrementato il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale con un apporto di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel 2010 e di 27 milioni di euro nel 2011. Per la scuola arrivano120 milioni di euro. Sale il prelievo dell'Erario sulle new slot: si passa da 12,70 a 13,40 euro a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che arriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni. Più fondi (565 milioni) anche per la sicurezza. La Finanziaria per il 2009 resta light, dunque, dopo l'anticipazione nella manovra d'estate delle misure per il miglioramento dei conti pubblici e il perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo, approvate con il decreto legge 112/2008, convertito con modifiche dalla legge 133/2008. Per la prima volta è stato introdotto il principio della triennalità della manovra di finanza pubblica, dunque la programmazione di bilancio sarà d'ora in poi riferita al triennio di riferimento. La nuova Finanziaria non contiene, dunque, misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, o di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Il disegno di legge, oltre a fissare i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato, per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011, contiene una serie di proroghe fiscali per agricoltura e autotrasporto, ma anche di detrazioni per la frequenza agli asili nido dei più piccoli, per le ristrutturazioni edilizie, per l'auto aggiornamento degli insegnanti. Ci sono poi le risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e agli incrementi retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico. Ecco, nel dettaglio, cosa c'è nella Finanziaria per il 2009. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Accisa sul gas naturale per gli usi industriali (articolo 2, comma 11). Viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione relativa alla riduzione della accisa sul gas naturale per gli usi industriali. L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti, grandi consumatori, che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 356/2001, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente alla regione Sardegna). Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. La disposizione rende strutturali, a partire dall'anno 2009, gli aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base alla disposizione la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo, anziché 0,012 euro (24,2 lire).

Asili nido (articolo 2, comma 6). Va a regime la proroga della detrazione Irpef , nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.

Autotrasporto, agevolazioni fiscali (articolo 2, commi 17 e 20). Interventi per le imprese di autotrasporto merci e loro dipendenti, sotto forma di agevolazioni fiscali : lo scopo è quello di ridurre i costi di esercizio. Rideterminate, nel limite di 30 milioni di euro, la quota delle indennità percepite nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese di autotrasporto per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini dell'imposta sui redditi; l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La quota sarà definita da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, per il 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivo. Tali somme rilevano interamente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli straordinari (articolo 2 del Dl 93/2008). Per l'anno 2009 proroga, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, dell'agevolazione fiscale introdotta dal comma 26 dell'articolo 83-bis del Dl 112/2008 (concessione di un credito d'imposta che corrisponde a una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci. Ai fini della determinazione della misura del credito d'imposta la norma prevede che si rispetti il parametro secondo cui deve ammontare per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva fra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né all'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Questo credito non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del Tuir) o della quota di inerenza degli altri costi (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

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